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News
SUPERBONUS 110% 
art.119 del Decreto Rilancio 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale

PRIMA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25


SUPERBONUS 110%
Lavori trainanti e trainati devono avvenire congiuntamente
Gli interventi secondari detti trainati, rientranti nel superbonus 110%, non possono essere effettuati prima di quelli principali detti trainanti, effettuati in ottica di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
Infatti, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus.
Tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze con apposite F.A.Q.


SUPERBONUS-SISMABONUS ANCHE LE PERTINENZE RILEVANO SUL CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA
Nel caso di lavori condominiali, per il calcolo della spesa massima ammissibile al Superbonus-Sismabonus 110% concorrono anche le pertinenze.
Se il condominio è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità immobiliari.
Il Fisco ha chiarito che se tutti i lavori sono affidati ad un’unica ditta che fattura l’intero intervento con acconti e saldi,
«è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori» per dimostrare che l’intervento trainato sia stato
«svolto tra l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante».
La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il Superbonus-sismabonus del 110% sulle parti comuni ondominiali.
Superbonus-Sismabonus 110%, la rilevanza delle pertinenze
La Circolare 19/E/2020 chiarisce che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Se, ad esempio, un edificio condominiale è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione fiscale deve essere computata su un limite massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro * 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi.
 
SOSTITUZIONE FINESTRE CON INFISSI “INTERVENTO TRAINATO” NEL SUPERBONUS 110%
Ai sensi del comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020, detti interventi sono tra quelli che possono rientrare nel c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione introdotta dall'art. 119 del D.L. 34/2020 - se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi principali (o “trainanti”), disciplinati dal medesimo articolo (cd. Cappotto termico, sostituzione impianto termico e consolidamento antisismico).
A condizione che gli interventi trainati siano eseguiti “congiuntamente” a quelli trainanti, condizione che si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.2; art. 2 del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020 - Decreto Requisiti - comma 5).
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus ad interventi trainati occorre che:
1) le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
2) le spese per gli interventi trainati siano effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
MASSIMALE PER INTERVENTO “TRAINATO” - Dato il limite complessivo della detrazione pari a 60.000 Euro, se “trainati” nel regime del 110%, il limite di spesa è scende a 54.545 Euro (60.000 /1,1).
Questa è la restrittiva interpretazione adottata nei decreti attuativi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, anche se il comma 2 dell’art. 119, D.L. 34/2020, che si occupa degli interventi “trainati”, dice che questi sono soggetti alla maggiore aliquota di detrazione “nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente”.
A rigor di logica, essendo il limite di spesa previsto dalla legislazione vigente per tale intervento teoricamente 120.000 Euro (come visto sopra), e applicando a questo la percentuale di detrazione del 110%, deriverebbe un massimale di detrazione di 132.000 Euro, ma il decreto non la pensa così.

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENEA
L’obbligo di comunicazione ENEA, degli interventi di ristrutturazione eseguiti non è più solo per i lavori strettamente di risparmio energetico, ma anche per le ristrutturazioni che incidano sul risparmio energetico (sostituzione infissi, sostituzione generatore calore, acquisto elettrodomestici eseguito contemporaneamente ai lavori di ristrutturazione......) cosi come previsto dalla legge di Bilancio 2018.

 
SUPERBONUS 110%
LISTA DOCUMENTI CESSIONE CREDITO
I 36 documenti da produrre:
- documento attestante la proprietà dell'immobile, cioè titolo di detenzione/possesso dell'immobile
(Ma dipende dal 'chi' vuole farlo, cioè:
se è il proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari;
se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
se familiare convivente del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
se coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge servono: documentazione attestante l'assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
se convivente di fatto del possessore/detentore servono: certificato dell'anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato, servono: preliminare registrato da cui si evinca l'immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); dichiarazione del consenso da parte del proprietario.)
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che l'immobile non è detenuto nell'ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
- in caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali, documentazione attestante il possesso di reddito nell'anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria;
- ulteriore dichiarazione sostitutiva d'atto notorio per l'ottenimento e la produzione a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
- titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori;
documenti tecnici, suddivisi in:
inizio lavori:
- autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni;
- visura catastale;
- Ape stato iniziale;
- analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
- dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
- pratica edilizia;
- prospetti in dwg;
- preventivi e/o computi metrici;
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- documentazione fotografica intervento;
- certificazioni serramenti nuovi;
- dati e certificati nuovi oscuranti;
- schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;
avanzamento lavori dopo almeno il 30%:
- comunicazione inizio lavori;
- preventivi e/o computi metrici;
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica e Sal;
asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda;
fine lavori:
- preventivi e/o computi metrici;
- dichiarazione di fine lavori;
- Ape stato finale;
- fatture e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica a fine lavori;
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
- SCA - segnalazione certificata di agibilità;
- scheda descrittiva dell'intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

 
BONUS 110% E VISTO DI CONFORMITÀ
Tra i vari documenti necessari per godere del superbonus 110%, rientra anche il visto di conformità.
In realtà il visto va rilasciato solo nel caso in cui il contribuente decide di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, invece che godere del superbonus sotto forma di detrazione fiscale in dichiarazione.
Con il visto di conformità, in pratica, si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
È rilasciato dagli stessi soggetti che possono essere incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e, quindi:
dottori commercialisti,
esperti contabili,
consulenti del lavoro,
periti ed esperti tenuti dalle CCIAA,
responsabili dei Caf-impresa o dei Caf-dipendenti.
REGIME SANZIONATORIO
La Circolare n. 24/E del 2020 (contenente chiarimenti sul superbonus 110%) indica come sanzione applicabile a chi rilascia visto di conformità infedele per superbonus 110% sia quella per le infedeli attestazioni/asseverazioni e quindi da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione.


 
ECOBONUS 110%
Perché, l’applicazione dell’eco-bonus 110%
dal punto di vista tecnico deve essere affidata ad esperti in materia energetica?
Per i seguenti motivi:
- Occorre saper effettuare una corretta valutazione energetica (APE) dell’intero edificio dello stato di fatto e poi individuare i possibili interventi di efficientamento secondo le procedure ministeriali, che riguardino almeno il 25% della superficie disperdente e facciano fare almeno un salto energetico di due classi, certificato da, una seconda APE relativa all'edificio post interventi.
- Tutte le opere dovranno essere contenute in un computo metrico con voci di capitolato d’appalto con i prezzi indicati dalle norme.
- Sarà necessario redigere l'asseverazione nel rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- E infine trasmettere l’asseverazione all’Enea insieme alla prevista documentazione tecnica.

 
ECOBONUS 110%
I materiali isolanti dovranno essere certificate da soggetti terzi. E con almeno una percentuale composta di prodotti riciclati. Lo ha precisato Enea.
Non tutti i prodotti possono dunque essere definiti isolanti.
Prendendo ad esempio l'isolamento termico a cappotto, va detto che non sarà il singolo prodotto isolante a consentire di rientrare o meno nei parametri del superbonus, bisogna verificare che la stratigrafia della parete (l'elenco dei singoli materiali nel loro spessore che compongono la parete esterna), alla quale si aggiunge lo strato di isolamento termico, consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche (che può essere comunque raggiunto anche aggiungendo altre opere di efficientamento); bisogna poi verificare che il materiale isolante abbia tutte le certificazioni di prodotto previste dalla norma.
La certificazione di un prodotto isolante deve essere realizzata da un ente terzo, che ne attesti sia la certificazione CE che il suo grado di isolamento termico secondo gli standard previsti dalle norme di prodotto.
Si dovrà avere la certificazione di rispondenza ai Cam (Criteri ambientali minimi) che attesti che almeno una percentuale di prodotto provenga da prodotto riciclato.
Trascurando questi aspetti si corre il grave rischio di vedersi negati (anche a distanza di alcuni anni) i vantaggi del superbonus in termini di detrazione fiscale o sconto in fattura.

 
BONUS 110%
8 anni per i controlli fiscali
Superbonus del 110% e controlli fiscali.
Gli uffici avranno fino ad otto anni di tempo per rettificare indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta relativi al superbonus che potrebbero, con una certa facilità, far emergere anche reati.
Le attenzioni del fisco si concentreranno soprattutto sulle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura con la possibilità di coinvolgere, in presenza di concorso nella violazione, anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d'imposta.
 
ECOBONUS 110%
Detrazione diretta e incapienza reddituale
Attenzione
I contribuenti che scelgono o di fruire della detrazione ovvero di trasformare il corrispettivo in credito d’imposta, possono beneficiarne suddividendo la somma dell’importo spettante in 5 quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui l’imposta dovuta risultasse inferiore alla quota di detrazione, il contribuente non capiente perderà la parte del beneficio.
Come disposto dal comma 3 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, infatti, “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Esempio:
Il signor .... sostiene a luglio 2020 una spesa di 30.000 euro per interventi di efficienza energetica.
In virtù del beneficio introdotto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 al contribuente spetta un importo a titolo di detrazione pari a 33.000 euro (110% della spesa sostenuta).
Il signor ..... intende utilizzare l’importo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2021): l’importo dovuto a beneficio può essere detratto in 5 quote di pari importo, per cui gli spetterà la detrazione di 6.600 euro per ciascun anno.
Qualora l’imposta lorda del periodo d’imposta 2020 non fosse capiente (ad esempio, 6.300 euro), la differenza di 300 euro (6.300 - 6.600) non può essere detratta per incapienza.
Tale importo residuo si presume possa essere trasformato in credito d’imposta con due possibili opzioni:
- utilizzo in compensazione;
- cessione ad altri soggetti.
La quota residua della detrazione non detratta per incapienza (nell’esempio pari a 300 euro) dovrebbe essere trasformabile in credito di imposta da utilizzare in compensazione nell’anno di competenza della rata a cui è riferibile (nell’esempio nel 2020 e si presume fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020): tale quota di detrazione residua trasformata in credito di imposta non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere chiesta a rimborso.
In attesa dei decreti attuativi e della circolare Agenzia delle Entrare.



SUPERBONUS 110% - Tetti di spesa
calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESISTENTI
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari,
è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tetti di spesa:
- la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


 
ECOBONUS E SISMABONUS APPLICABILE A TUTTI GLI IMMOBILI ANCHE QUELLI POSSEDUTI DALLE IMPRESE
Indipendentemente dalla distinzione (beni merce, strumentali, patrimoniali....)
La Risoluzione n.34 dell’Agenzia delle Entrate ampia il mercato dell’ecobonus praticamente all’intero patrimonio immobiliare nazionale.
Finora l’ecobonus era limitato ai beni immobiliari posseduti da persone fisiche e ai beni immobiliari strumentali, cioè le unità immobiliari possedute e utilizzate dalle imprese di ogni tipo. Ora l’ecobonus investe praticamente quasi tutto il patrimonio immobiliare nazionale.
Il che significa risparmio energetico, protezione dell’ambiente e lavoro per le imprese e tutti gli operatori dell’edilizia come i serramentisti e i rivenditori di porte e finestre. Una spinta forte alla riqualificazione energetica agli immobili di ogni tipo posseduti dalle imprese.

I tre grossi ostacoli sul bonus casa 110%
- 1. Credito di imposta:
si spera che passi un emendamento al Decreto Rilancio che permette di incassarlo prima della fine dei lavori.
- 2. Congruità delle spese:
l’associazione dei costruttori chiede chiarezza su quali prezzari bisogna considerare al fine di evitare poi brutte sorprese.
- 3. Processi autorizzativi:
l'ostacolo rappresentato dai processi autorizzativi da parte dei Comuni per i quali si spera che vengano introdotte semplificazioni reali e procedure telematiche.

Bonus Facciate
Serve la certificazione urbanistica per usufruire del bonus.
La norma autorizza la detrazione solo se l'edificio è nella Zona A o B del comune. L'individuazione della zona è affidata a un decreto di 52 anni fa, il Dm 1444/1968.
Il bonus esclude le zone C, D ed E delle città, che sono le parti destinate a nuovi complessi insediativi.
Ora una circolare delle Entrate, la 2/E, indica l'obbligo di farsi rilasciare una certificazione urbanistica dagli enti competenti. Costo medio della certificazione: 50 euro.
Senza la certificazione non si può sfruttare il bonus.


 
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Bonus anche per il futuro acquirente dell’immobile, a determinate condizioni.
In particolare, viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate, che la detrazione del 50% dall’Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta al futuro acquirente nelle ipotesi che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’unità immobiliare.
In pratica, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che:
alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito;
l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
Si precisa, inoltre, che non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del venditore e che la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto (in base a quanto precisato nella precedente circolare n. 13/2019).
Ricordiamo, infine, che in base a quanto previsto dalla bozza della legge di Bilancio 2020, sono prorogate a tutto il 2020 le detrazioni edilizie: riqualificazione energetica (65%), ristrutturazioni edilizie (50%); bonus mobili (al 50%, fino a 10.000 euro).


 
SUERBONUS 110%
 
Si applica a:
- Prime e seconde case in condominio su interventi antisismici
e di riqualificazione energetica;
- Singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici
e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
- Seconde case unifamiliari su interventi antisismici
ma non per quelli di riqualificazione energetica.

 
Per far scattare la detrazione al 110% sarà
necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi trainanti individuati dall'articolo 119: 
 
- a) l'isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico);
- b) l'installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo); 
- c) la realizzazione di lavori di adeguamento antisismico. 

Eseguendo l'intervento l'edificio deve fare almeno un doppio salto nella certificazione della classe energetica o portarlo alla classe più alta nel caso si tratti di un edificio già in classe B, ovvero soltanto uno scalino sotto la classe massima.
Non tutti gli interventi previsti per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus del 110%.


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SICUREZZA LAVORO 81/08 e s.m.i.

Coronavirus - Emergenza Covid19

Regole sulla sicurezza per continuare a lavorare

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il documento indica le misure di precauzione: si va dagli ingressi al sito di lavoro, alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.

Ecco i singoli punti: informazioni; modalità di ingresso al sito di lavoro; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack); organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work); gestione degli orari di lavoro; rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita dei dipendenti; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria, medico competente, Rls; aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro."

-MODALITA’ DI INGRESSO

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni"

-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure ed ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro

•Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera"

-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni

• occorre garantire la pulizia a fine giornata e la sanificazione periodica con adeguati detergenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sono da ritenere prioritarie le organizzazioni lavorative che impongano ai lavoratori di lavorare a distanza interpersonale superiore di un metro

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti

• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

c. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito lavorativo devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del datore di lavoro

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali"

-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

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SICUREZZA SUL LAVORO - GUIDA
La guida ha un’impronta molto pratica e schematica (tabelle, fac-simili, elenchi e schemi) per agevolare al massimo la comprensione degli obblighi spettanti all’Amministratore – committente, per non incorrere in pesanti sanzioni penali
copertina





















 



























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VECCHIE
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LEGGE REGIONE LAZIO
"Piano Casa"
Prorogati i termini di applicazione della L.R. Lazio "Piano Casa", ma sino al 01 giugno del 2017,
I termini sarebbero scaduti il 31 gennaio 2017, se non fosse stato introdotto nella legge di bilancio della Regione l'emendamento, che proroga i termini a tutto maggio, sperando che entro quella data possa essere approvata una legge che renda il piano casa strutturale, come avvenuto già in molte Regioni.
LEGGE DI STABILITA'

PROROGA INCENTIVI RISTRUTTURAZIONI 

per il 2017 previsti nella Legge di stabilità

INCENTIVI RISTRUTTURAZIONI


Le agevolazioni sulle ristrutturazioni ( 50% della spesa sostenuta , sino ad un massimo di € 96.000,00 ) e  gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica ( al 65% ) sino alla fine dell'anno 2017.

Rientrano negli incentivi anche i mobili e gli elettrodomestici (50% spesa massima € 10.000,00), nonché la caldaie e gli impianti a pompa di calore  (65%).

Saranno prorogati fino a fine 2017 il Bonus Mobili tradizionale, legato alle ristrutturazioni e con tetto di spesa di 10mila euro, l'ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica e sismica e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni.

Sarà introdotto il sisma bonus incentivo introdotto al fine di adeguare alle norme antisismiche i fabbricati esistenti.

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L' Agenzia delle Entrate ha chiesto di modificare il ddl #Bilancio2017includendo 

le banche tra i soggetti cui è possibile cedere l'#Ecobonus e il #Sismabonus

LEASING IMMOBILIARE ACQUISTO PRIMA CASA
La locazione finanziaria della prima casa funziona esattamente come qualsiasi altra locazione da noi già conosciuta, per l'acquisto delle automobili, dei macchinari o delle attrezzature, ecc.
Quindi la finanziaria, acquista l'immobile che lo cede dietro pagamento di un canone di leasing all'utilizzatore finale, il quale alla fine della durata del contratto ha la facoltà di riscattarlo.
VANTAGGI RISPETTO AL MUTUO:  
Niente spese d'istruttoria, nessuna iscrizione d'ipoteca, nessuna parcella notarile iniziale (ma solo all'effettivo passaggio di proprietà, al riscatto), importo finanziabile sino al 100%. Richiesta una quota di anticipo compresa tra il 10 ed il 30%.
SVANTAGGI RISPETTO AL MUTUO:
La durata del finanziamento, sicuramente più breve del mutuo massimo 20 anni.
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Ecobonus 65%, i condomini potranno cederlo alle imprese; 
Immobili ceduti in comodato gratuito ai figli, 
ESENTASSE (no IMU, no TASI)
se l'immobile è adibito a prima casa ed è situato nello stesso Comune di residenza del genitore.
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AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO IMMOBILI NUOVI INVENDUTI, RISTRUTTURATI O DA COSTRUIRE
L'articolo 21 del D.L. 133/2014 incentiva per il quadriennio 2014/2017 l'acquisto da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionali di unità immobiliari a destinazione abitativa, di nuove costruzioni invendute, ristrutturate o la loro costruzione su aree edificabili già possedute prima dell'avvio dei lavori. L'incentivo opera a condizione che le unità immobiliari vengano successivamente destinate alla locazione per un periodo di almeno otto (8) anni continuativi. L'incentivo consiste nella deduzione dal reddito in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, o del costo di costruzione sostenuto, nel limite massimo di spesa di 300.000 Euro, da ripartire in otto quote annuali di pari importo.
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CATASTO nella visura anche i mq
come stanare i furbetti della tari
ATTENZIONE AI MQ DICHIARATI NELLA COMUNICAZIONE AMA
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APE attestato di prestazione energetica

D.M. 26/06/2015 entrato in vigore il 01 ottobre 2015 introduce tra l’altro:

- Nuovo format del certificato;

- Format annuncio di vendita o locazione da esporre nelle agenzie immobiliari;

N.B. 

Gli attestati di prestazione energetica emessi fino alla data di entrata in vigore del nuovo D.M., ossia sino al 30 settembre 2015 restano in vigore sino alla loro naturale scadenza.

Si ricorda anche, che restano esclusi dall’obbligo di dotazione del certificato di prestazione energetica, oltre ad una serie di edifici non residenziali:

- I fabbricati isolati con una superficie totale inferiore ai 50 mq;

- I ruderi purché tale stato venga formalmente dichiarato in atto.

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AMPLIAMENTI IMMOBILI 
PROROGA PIANO CASA REGIONE LAZIO
Il Piano Casa della Regione Lazio scade il 31 gennaio 2017, per : ampliamento immobili, Demolizioni e ricostruzioni, Cambi destinazioni d'uso. 
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Semplificazione in edilizia 
Interventi che alterano la sagoma degli edifici

Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora effettuati mediante SCIA, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire.

Restano esclusi dalla semplificazione:

le aree individuate con delibera dei Comuni da adottarsi entro il 30 giugno 2014 all’'interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. Nelle aree omogenee A la semplificazione diventerà operativa con l’'approvazione di questa delibera.

Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato

Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’'assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell’interessato, possono essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto).

La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

Eliminazione del silenzio-rifiuto dei procedimen­ti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’'adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’'atto di assenso, indicando il termine e l’'autorità cui è possibile ricorrere.

In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Certificato di agibilità parziale

Anche prima del completamento dell’'opera, può essere richiesta l’'agibilità:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse e collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell’'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni

L’'interessato può, prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività, richiedere allo sportello unico per l’edilizia di provvedere all'’acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l’autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l’intervento edilizio.

L’'interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell’'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

In questo modo, l’'interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo sportello unico, che provvede all’acquisizione degli stessi.

 
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